COMITATO INDIPENDENTI
Il comitato è stato istituito con delibera del Consiglio di
amministrazione del 3 dicembre 2010, ed ha iniziato ad operare dal
1° gennaio 2011. Esso si compone dei seguenti amministratori
non esecutivi e indipendenti: Gian Maria Gros-Pietro (Presidente),
Mario Cocchi e Gregorio Gitti.
Il comitato svolge i compiti ad esso riservati dal regolamento
Consob disciplinante le operazioni con parti correlate e
dalla procedura adottata dalla società in materia nel
dicembre 2010 (la Procedura Interna Parti Correlate): in
particolare esso deve esprime preventivamente il parere motivato
sull’interesse della società al compimento delle
principali operazioni con parti correlate, qualificate dalla
Consob, a seconda della dimensione e dell’oggetto, di
Maggiore e di Minore Rilevanza nonché sulla convenienza
e correttezza sostanziale delle condizioni delle operazioni stesse.
Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza il comitato
indipendenti deve essere coinvolto anche durante lo
svolgimento delle trattative relative all’operazione, con
l’invio a tale organismo di un ampio e tempestivo flusso di
informazioni e con la possibilità, per quest’ultimo, di
richiedere ulteriori chiarimenti.
Nel caso in cui un amministratore risulti correlato, o comunque
abbia rapporti con la controparte tali daledere, nella specifica
operazione, la propria indipendenza dalla controparte, ne deve dare
comunicazione agli altri componenti del Comitato e devono essere
attivati i Presidi Alternativi Equivalenti, quali specificatinella
citata Procedura Interna Parti Correlate (cfr. paragrafo
“Interessi degli amministratori e operazionicon Parti
correlate”).
Inoltre, il componente del Comitato Indipendenti che abbia un
interesse, per conto proprio o di terzi, nell’operazione con
parti correlate, deve comunque darne notizia agli altri componenti,
precisandone la natura, i termini, l’origine e la
portata.
Il Comitato si considera costituito con l’intervento della
maggioranza dei suoi componenti, a condizione che il componente
eventualmente assente abbia espresso il proprio consenso alla
tenuta della riunione, e delibera a maggioranza dei componenti,
escludendosi dal computo gli astenuti, ovvero, qualora sia attivato
il Presidio Alternativo Equivalente composto da due amministratori,
all’unanimità. Nel caso di astensione di un componente
del Comitato, ovvero nel caso di attivazione del Presidio
Alternativo Equivalente composto da due soli amministratori, e i
due amministratori votanti esprimano voto divergente, il parere
è demandato ad un esperto indipendente.
Il comitato ha facoltà di farsi assistere, a spese della
società, da uno o più consulenti indipendenti di propria
scelta. I consulenti indipendenti che assistono il comitato possono
essere invitati alle riunioni. A fini meramente informativi possono
essere invitati anche il Presidente del consiglio di
amministrazione, l’Amministratore Delegato, il Chief
Financial Officer, il Chief Operating Officer o altri dirigenti e
dipendenti della società.