Assemblea degli azionisti

L'assemblea è l'organo che con le sue deliberazioni esprime la volontà dei soci. Le deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci, inclusi quelli assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi consentiti. L'assemblea è convocata secondo le disposizioni di legge e regolamentari previste per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, per deliberare sulle materie a essa riservate dalla legge.

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato sul sito Internet della Società e con le altre modalità indicate dal regolamento emanato dalla Consob. Il termine ordinario (che riguarda anche l'assemblea per l'approvazione del bilancio) per la pubblicazione dell'avviso è di trenta giorni prima della data dell'assemblea; un termine più allungato, di quaranta giorni, è previsto per l'assemblea di nomina degli organi sociali, mentre i termini ridotti di 21 e 15 giorni sono previsti, rispettivamente, (i) per le assemblee convocate per deliberare interventi sul capitale in presenza di perdite eccedenti il terzo e la messa in liquidazione e (ii) per autorizzare gli amministratori al compimento di operazioni, nel corso di un'offerta pubblica di acquisto, che potrebbero contrastare l'opa.

L'attuale regime, peraltro transitorio, prevede che l'avviso di convocazione sia anche inviato alla Consob e alla Borsa Italiana tramite il circuito NIS nonché pubblicato, nei termini sopraindicati, su un quotidiano a diffusione nazionale. Lo statuto della società demanda al Consiglio di Amministrazione la scelta del quotidiano, tra "Il Sole 24 Ore" e il "Corriere della Sera". Peraltro la società ha sempre pubblicato i propri avvisi su "Il Sole 24 Ore".

La società mette inoltre a disposizione del pubblico la documentazione assembleare, anche in lingua inglese mediante: deposito presso la sede sociale, invio tramite NIS e la Borsa Italiana, pubblicazione sul proprio sito internet.

L’assemblea ordinaria in prima e seconda convocazione è costituita e delibera col voto favorevole di tanti di più della metà del capitale rappresentato in Assemblea e almeno la metà del capitale ordinario, fatta eccezione per:

  • L’assemblea di seconda convocazione avente a oggetto l’approvazione del bilancio annuale, la nomina e la revoca delle cariche sociali, che è costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera, salvo che per l’elezione degli amministratori e dei sindaci in presenza di liste, con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea;

  • L’assemblea avente a oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che, in presenza di liste, delibera con specifiche maggioranze (articolo 11 dello statuto).

L’assemblea straordinaria è costituita in prima, seconda e terza convocazione quando è rappresentato più della metà del capitale sociale ordinario e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (articolo 11 dello statuto). 

Diritto di intervento
Ai sensi dell’art. 10 dello statuto, sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto colore che, sulla base delle evidenze dell'intermediario, risultano titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le azioni sono quindi sempre liberamente trasferibili, ma le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente al settimo giorno sopraindicato non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. La legittimazione è attestata mediante comunicazione effettuata comprovante la registrazione in accredito delle azioni - al termine della data sopraindicata - in regime di dematerializzazione e gestione accentrata. La comunicazione deve pervenire alla società, in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Il soggetto legittimato a partecipare all’’assemblea può farsi rappresentare in conformità a quanto prescritto dalla legge. Come richiesto dalla normativa, lo statuto della Società prevede che la notifica della delega alla Società possa avvenire anche in via elettronica, mediante invio del documento di delega all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell’avviso di convocazione. Inoltre, a partire dalla prossima assemblea, la Società designerà un soggetto al quale gli azionisti potranno conferire la propria delega.

Svolgimento

La Società non ha adottato un regolamento assembleare in quanto ritiene che i poteri statutariamente attribuiti al Presidente dell’assemblea - cui compete la direzione dei lavori assembleari, compresa la determinazione dell’ordine del giorno e del sistema di votazione - mettano lo stesso nella condizione di garantirne l’ordinato svolgimento, evitando peraltro i rischi e gli inconvenienti che potrebbero derivare dall’eventuale mancata osservanza delle disposizioni regolamentari.

Ultimo aggiornamento: 10/02/2012

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