Assemblea degli azionisti
L'assemblea è l'organo che con le sue deliberazioni
esprime la volontà dei soci. Le deliberazioni prese
in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i
soci, inclusi quelli assenti o dissenzienti, salvo il diritto di
recesso nei casi consentiti. L'assemblea è convocata secondo
le disposizioni di legge e regolamentari previste per le
società con azioni quotate in mercati regolamentati, per
deliberare sulle materie a essa riservate dalla legge.
L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato
sul sito Internet della Società e con le altre modalità
indicate dal regolamento emanato dalla Consob. Il termine ordinario
(che riguarda anche l'assemblea per l'approvazione del bilancio)
per la pubblicazione dell'avviso è di trenta giorni prima
della data dell'assemblea; un termine più allungato, di
quaranta giorni, è previsto per l'assemblea di nomina degli
organi sociali, mentre i termini ridotti di 21 e 15 giorni sono
previsti, rispettivamente, (i) per le assemblee convocate per
deliberare interventi sul capitale in presenza di perdite eccedenti
il terzo e la messa in liquidazione e (ii) per autorizzare gli
amministratori al compimento di operazioni, nel corso di un'offerta
pubblica di acquisto, che potrebbero contrastare l'opa.
L'attuale regime, peraltro transitorio, prevede che l'avviso di
convocazione sia anche inviato alla Consob e alla Borsa Italiana
tramite il circuito NIS nonché pubblicato, nei termini
sopraindicati, su un quotidiano a diffusione nazionale. Lo statuto
della società demanda al Consiglio di Amministrazione la
scelta del quotidiano, tra "Il Sole 24 Ore" e il "Corriere della
Sera". Peraltro la società ha sempre pubblicato i propri
avvisi su "Il Sole 24 Ore".
La società mette inoltre a disposizione del pubblico la
documentazione assembleare, anche in lingua inglese mediante:
deposito presso la sede sociale, invio tramite NIS e la Borsa
Italiana, pubblicazione sul proprio sito internet.
L’assemblea ordinaria in prima e seconda
convocazione è costituita e delibera col voto favorevole di
tanti di più della metà del capitale rappresentato in
Assemblea e almeno la metà del capitale ordinario, fatta
eccezione per:
- L’assemblea di seconda convocazione avente a oggetto
l’approvazione del bilancio annuale, la nomina e la revoca
delle cariche sociali, che è costituita qualunque sia la parte
di capitale rappresentata e delibera, salvo che per
l’elezione degli amministratori e dei sindaci in presenza di
liste, con il voto favorevole di più della metà del
capitale rappresentato in assemblea;
- L’assemblea avente a oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che, in presenza di liste, delibera con specifiche maggioranze (articolo 11 dello statuto).
L’assemblea straordinaria è
costituita in prima, seconda e terza convocazione quando è
rappresentato più della metà del capitale sociale
ordinario e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi
del capitale rappresentato in assemblea (articolo 11 dello
statuto).
Diritto di intervento
Ai sensi dell’art. 10 dello statuto, sono legittimati ad
intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto colore
che, sulla base delle evidenze dell'intermediario, risultano
titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile
del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'assemblea in prima convocazione. Le azioni sono quindi sempre
liberamente trasferibili, ma le registrazioni in accredito o in
addebito compiute sui conti successivamente al settimo giorno
sopraindicato non rilevano ai fini della legittimazione
all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. La legittimazione
è attestata mediante comunicazione effettuata comprovante la
registrazione in accredito delle azioni - al termine della data
sopraindicata - in regime di dematerializzazione e gestione
accentrata. La comunicazione deve pervenire alla società, in
conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei
lavori assembleari della singola convocazione. Il soggetto
legittimato a partecipare all’’assemblea può farsi
rappresentare in conformità a quanto prescritto dalla legge.
Come richiesto dalla normativa, lo statuto della Società
prevede che la notifica della delega alla Società possa
avvenire anche in via elettronica, mediante invio del documento di
delega all’indirizzo di posta elettronica certificata
indicato nell’avviso di convocazione. Inoltre, a partire
dalla prossima assemblea, la Società designerà un
soggetto al quale gli azionisti potranno conferire la propria
delega.
Svolgimento
La Società non ha adottato un regolamento assembleare in
quanto ritiene che i poteri statutariamente attribuiti al
Presidente dell’assemblea - cui compete la direzione dei
lavori assembleari, compresa la determinazione dell’ordine
del giorno e del sistema di votazione - mettano lo stesso nella
condizione di garantirne l’ordinato svolgimento, evitando
peraltro i rischi e gli inconvenienti che potrebbero derivare
dall’eventuale mancata osservanza delle disposizioni
regolamentari.